Riferimenti normativi
- Decreto n. 122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione;
- Decreto legislativo n. 62/2017, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze;
- DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di Scuola Secondaria di I grado;
- DM n. 742/2017, con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione;
- Legge n. 150/2024, con la quale è stato introdotto il voto numerico per la valutazione del comportamento nella Scuola sec. di primo grado;
- Ordinanza n.3 del 9 gennaio 2025: Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado;
- Nota n. 2867 del 23 gennaio 2025 – Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella
scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado. - Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
Valutazione nel primo ciclo di istruzione
SCUOLA PRIMARIA
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola primaria è stata rivista.
A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025 nella scuola primaria la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, riportata nel documento di valutazione, è espressa attraverso giudizi sintetici per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica. I giudizi sintetici sono, in ordine decrescente: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento terrà conto del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di Scuola Primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all’unanimità dai docenti contitolari.
Criteri di valutazione del comportamento
Criteri di valutazione degli apprendimenti:
Italiano (in aggiornamento)
Matematica (in aggiornamento)
Storia (in aggiornamento)
Geografia (in aggiornamento)
Scienze (in aggiornamento)
Ed. motoria (in aggiornamento)
Arte e immagine (in aggiornamento)
Musica (in aggiornamento)
Tecnologia (in aggiornamento)
Inglese (in aggiornamento)
Religione (in aggiornamento)
Ed. civica (in aggiornamento)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai Docenti del Consiglio di Classe mediante l’attribuzione di un voto in decimi con funzione formativa: la valutazione, infatti, deve accompagnare i processi di apprendimento e costituire uno stimolo al miglioramento continuo, finalizzando i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.
In tale ottica la valutazione in decimi viene correlata:
- all’esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno;
- all’attivazione, da parte dell’istituzione scolastica, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Le ammissioni alla classe successiva e all’Esame di Stato sono deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.
La valutazione del comportamento viene declinata prevedendo un richiamo diretto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e introducendo nella scuola secondaria di primo grado la valutazione NUMERICA.
Per essere ammessi all’Esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale, devono aver partecipato alle Prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del Consiglio di Classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.